la libertà non ha appartenenza, è conoscenza, è rispetto per gli altri e per sé

"Chi riceve di più, riceve per conto di altri; non è né più grande, né migliore di un altro: ha solo maggiori responsabilità. Deve servire di più. Vivere per servire"
(Hélder Câmara - Arcivescovo della Chiesa cattolica)

sabato 31 gennaio 2009

“DIFENDIAMO LA DEMOCRAZIA E LA LEGALITÀ COSTITUZIONALE” – Il video integrale della manifestazione di Roma, piazza Farnese, del 28 gennaio 2009

Riporto dal sito di Radio Radicale il video integrale (suddiviso anche per singoli interventi) della manifestazione di Roma, piazza Farnese, del 28 gennaio scorso, vedendolo sarà agevole capire come la "stampa di regime" si prodighi a mistificare, piuttosto che ad informare.

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venerdì 30 gennaio 2009

Salvatore Borsellino a Piazza Farnese

Roma, 28.01.2009

A questo link del sito di Radio Radicale si trovano gli interventi dell'intera manifestazione.

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venerdì 16 gennaio 2009

L'indipendenza della Magistratura è garanzia per i Cittadini, insopportabile intralcio per i potenti


Dal Blog "UGUALE PER TUTTI" un intervento del magistrato Felice Lima, giudice presso il Tribunale di Catania.

"Le vicende relative alle indagini “scippate” al collega Luigi De Magistris con modalità in alcuni casi palesemente illegittime e in altri molto – troppo – discutibili si caratterizzano per numerosi e gravissimi profili di anomalia, che ho già esposto in diverse occasioni.

Mi permetto qui di rinviare, per brevità, fra gli altri, a due articoli pubblicati su Micromega, rispettivamente sui numeri 2 e 4 del 2008: “Gli interrogativi senza risposta del processo disciplinare contro Luigi De Magistris” e “I cortocircuiti interni della magistratura”.

Alla gravità di quei fatti – dei quali, è necessario sottolinearlo, né la Procura Generale della Corte di Cassazione né il Consiglio Superiore della Magistratura risultano avere mai chiesto conto ad alcuno – si aggiunge ora la stupefacente interferenza con le indagini svolte dalla Procura di Salerno. xxx

In un sistema che ambisca ad essere legale – e c’è da dubitare che l’Italia sia ancora questo, dato che allo scempio “materiale” di legalità che si fa da decenni si aggiunge in questi ultimi tempi uno scempio formale della legalità medesima – tutti e sommamente le autorità preposte al promuovimento e alla difesa della giustizia dovrebbero agire con attento e abnegato rispetto delle regole.

Le vicende di Catanzaro, invece, si caratterizzano per numerosi e gravi profili di illegittimità, fra i quali ciò che emerge sopra tutti – per evidenza e per gravità – è il ricorso a modalità illegittime mai prima sperimentate di interferenza con indagini giudiziarie in corso.

Ciò che è stato sperimentato nei confronti di Luigi De Magistris prima e della Procura di Salerno poi è l’espropriazione e il blocco di legittime attività di indagine e, conseguentemente, la copertura di gravi e diffuse illegalità sulle quali viene, nei fatti, vietato di fare luce ai magistrati competenti.

Ciò viene fatto, peraltro, con modalità che hanno un forte effetto intimidatorio nei confronti della generalità dei magistrati, costretti a prendere atto che la loro indipendenza verrà pagata a molto caro prezzo sul piano personale.

Come ha insegnato Letizia Vacca, i magistrati che si comporteranno come Luigi De Magistris e Clementina Forleo verranno additati su tutti i giornali come «cattivi magistrati» e verranno «colpiti» (è sempre testualmente la prof. Vacca) in maniera esemplare.

Come propone espressamente il ministro Rotondi con riferimento ai pubblici ministeri , «colpirne uno per educarne cento».

Si è già scritto in più occasioni che nella logica del procedimento penale chi ritenga di doversi “difendere” deve farlo “nel” procedimento, con i modi previsti dal codice di rito.

Nei casi qui in discussione, persone “più uguali delle altre”, politici potenti, imprenditori spregiudicati, magistrati convinti di non essere cittadini soggetti alla legge come tutti gli altri hanno ritenuto di intervenire sul normale corso della giustizia, impedendolo con il ricorso a strumenti palesemente illegittimi.

Da ultimo, il Consiglio Superiore della Magistratura, seguendo in ciò un percorso già inaugurato dal precedente Ministro della Giustizia e seguito ora anche da quello attuale, sta interferendo con il merito di un procedimento pendente nella Procura della Repubblica Salerno, dando una spallata definitiva al principio costituzionale della separazione dei poteri.

L’autorità amministrativa, infatti, (il C.S.M., appunto) condiziona il corso di un procedimento penale, arbitrandosi contro la legge di valutarne negativamente il merito.

Abbiamo così il caso di un decreto di sequestro che viene confermato (il 9 gennaio 2009) dal competente Tribunale del riesame, che ne sancisce la legittimità, e che contemporaneamente viene addotto dal Procuratore Generale della Cassazione, dal C.S.M. e dal Ministro (più volte sollecitato a intervenire da membri del C.S.M. e dai vertici di una Associazione Nazionale Magistrati il cui ruolo si fa sempre più oscuro) quale atto disciplinarmente censurabile, sulla base del quale fondare sanzioni e addirittura il trasferimento dei magistrati che lo hanno adottato. Fino all’assurdo della richiesta del Ministro della Giustizia di sospensione del Procuratore Apicella dallo stipendio e dalle funzioni.

Sarebbe la prima volta nella storia della nostra martoriata Repubblica che un atto giudiziario del tutto legittimo viene usato come strumento di persecuzione dei magistrati che lo hanno adottato proprio dall’organo che ne dovrebbe garantire l’indipendenza.

L’altra particolarità dei casi qui in discussione sta nel fatto che la Procura Generale della Cassazione, il C.S.M., il Ministro della Giustizia e addirittura l’A.N.M. operano in tale preoccupante accordo da essere addirittura i vertici dell’A.N.M. e il Presidente della Prima Commissione del C.S.M. ad auspicare e sollecitare pubblicamente con interventi sugli organi di informazione l’azione del Procuratore Generale e del Ministro.

Il tutto avviene, poi, in un contesto di disinformazione dovuto in parte a scarsa professionalità dei giornalisti, in parte, purtroppo, a vero e proprio doloso depistaggio.

Sorprende non poco, per esempio, che NESSUN giornale abbia dato la notizia della conferma del decreto di sequestro di Salerno da parte del Tribunale del riesame di quella città. Eppure è una notizia molto importante.

Così come impressiona l’unanimismo con il quale è stata fatta passare una ricostruzione dei fatti di Catanzaro come uno “scontro fra Procure”.

In relazione alla complessità delle vicende in questione, questo mio scritto è inevitabilmente molto (troppo) lungo e me ne scuso.

Mi sembra, però, che a fronte dell’accumulo di accuse e iniziative punitive sempre più numerose nei confronti dei colleghi di Salerno (Luigi Apicella, Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani), sia utile offrire a chi non li avesse strumenti di conoscenza e critica utili a valutare la fondatezza o no, quanto meno sotto il profilo giuridico, delle iniziative in questione.

L’analisi tecnica di queste vicende è indispensabile, perché si possa valutare se gli strumenti utilizzati per interferire con le indagini di Catanzaro e di Salerno siano effettivamente legali o lo siano solo apparentemente; se chi ha impedito il lavoro di De Magistris e impedisce oggi quello di Apicella, Nuzzi e Verasani lo sta davvero facendo, come dice, per amore delle regole o in violazione e spregio di esse e, peggio, dei valori e dei principi della Costituzione democratica.

Dividerò la mia analisi di questa vicenda in due scritti, occupandomi in questo degli aspetti per così dire tecnico giuridici e in altro successivo di quelli politico-culturali.

Questi scritti vogliono essere il mio modesto contributo alla causa della giustizia e dell’indipendenza della magistratura, oggi tragicamente vulnerata proprio da coloro che si spacciano per i suoi tutori, e la mia presa di posizione personale di piena e incondizionata solidarietà a Luigi De Magistris, Luigi Apicella, Gabriella Nuzzi e Dionigio Versani, che pagano con la propria persona l’impegno della ricerca della giustizia e della verità.

Mi appare evidente che la gravità dei fatti che stanno accadendo trascende ampiamente le vicende personali di questi colleghi e che, dunque, di esse tutti dobbiamo occuparci perché non riguardano solo quei miei colleghi, ma tutti i cittadini italiani, che sanno adesso con clamorosa evidenza che il loro diritto ad avere giustizia non potrà trovare attuazione quando questo disturberà gli interessi di chi a vario titolo è più potente o può meglio “interferire”.

A me pare che, come detto da tanti (e negato da troppi), il nostro Paese si trovi a uno snodo cruciale della sua storia e precipiti – ritengo senza oggettiva possibilità di fermare questa deriva, che è collettiva, culturale e morale – verso esiti autoritario/fallimentari identici a quelli che abbiamo visto in noti paesi dell’America latina.

Come la storia ci insegna che sempre accade in questi casi, quando la tragicità dei fatti avrà raggiunto livelli di non ritorno, ci si chiederà “come sia potuto accadere”.

E si troveranno alibi e capri espiatori.

Ma la colpa sarà stata, come sempre, di tutti e di ciascuno.

Hitler, Mussolini, Stalin non avrebbero potuto fare ciò che hanno fatto se ciascuno dei loro concittadini avesse onorato i propri doveri morali e giuridici.

Una delle cose dell’epoca fascista che ancora mi turba di più è il parere con il quale il Presidente del Consiglio di Stato, Santi Romano, illustre giurista, si prestò a dare legittimazione alle ambizioni imperialiste di Mussolini.

Credo che tutti in questo tempo dobbiamo sentire il dovere di non sottrarci alle nostre responsbailità e, in ogni caso, a me preme di separare le mie da quelle di chi, con la sua azione e/o con i suoi opportunistici silenzi e prudenti distinguo, sta consentendo che accada ciò che fino a qualche anno fa abbiamo creduto non sarebbe mai potuto accadere.


L’ANTEFATTO


L’antefatto delle vicende odierne è che la Procura della Repubblica di Salerno è stata investita tempo fa da numerose denunce contro il Luigi De Magistris.

Indagando sui fatti oggetto di quelle denunce, la Procura di Salerno è pervenuta alla convinzione della assoluta infondatezza delle stesse – sancita nella richiesta di archiviazione che si può leggere nel sito di cui a questo link – e alla convinzione che si dovesse ipotizzare la grave illiceità delle condotte di chi aveva dato luogo allo “scippo” delle inchieste a De Magistris di cui si è detto sopra.

Sulla base di questa ipotesi investigativa, la Procura di Salerno ha avviato una serie di complesse e articolate indagini.

Ovviamente, non è mia intenzione – perché non ne ho in alcun modo gli strumenti – dire se l’ipotesi investigativa in questione sia o no fondata. Accertare questo spetta, a termini della Costituzione repubblicana, al competente pubblico ministero prima e, su sua sollecitazione, al giudice per le indagini preliminari poi, accogliendo o rigettando richieste del pubblico ministero di archiviazione o di rinvio a giudizio.

Questo è il cuore del problema: la regola costituzionale per la quale queste cose le deve decidere il giudice naturale contro la pretesa del “potere” di deciderlo lui, da sé stesso o con l’aiuto del C.S.M., che dovrebbe perseguire tutt’altri fini. Perché il C.S.M. è posto a tutela dell’indipendenza dei magistrati e non a strumento di controllo degli stessi secondo i desiderata del potere politico.

Nell’ambito delle indagini svolte, la Procura di Salerno ha ritenuto che fosse utile e, per certi versi, anche necessario acquisire atti in possesso della Procura Generale di Catanzaro. Quella che aveva illegittimamente avocato una delle inchieste di De Magistris (preciso che definisco qui “illegittima” l’avocazione in questione perché, come riconosciuto da tutti indistintamente, compiuta al di fuori delle previsioni della legge).

Il Procuratore di Salerno dr Apicella ha chiesto ben sette volte e per molti mesi alla Procura Generale di Catanzaro copie degli atti che riteneva necessari, non riuscendo a ottenerli.

Questo ha fatto sì che Marco Travaglio, in un articolo pubblicato da L’Espresso dal titolo “Presidente, perché si stupisce?”, scrivesse: «E poi Salerno aveva chiesto quegli atti a Catanzaro sette volte in dieci mesi, ma invano, informandone costantemente il Csm e il Pg della Cassazione. Ma né il Csm né il Pg avevano mosso un dito per sbloccare l’impasse e trasferire o sospendere le toghe inquisite. Salvo, si capisce, De Magistris: cioè la vittima del presunto complotto».

A fronte di ciò, la Procura della Repubblica di Salerno ha emesso un decreto di perquisizione e sequestro, che può essere letto integralmente seguendo le istruzioni che si trovano a questo link.

E il 2 dicembre 2008 lo ha fatto eseguire.

Questo decreto, per le ragioni che esporrò qui appresso, è del tutto legittimo e – che è la cosa tecnicamente decisiva – tale è stato ritenuto dal competente Tribunale del riesame che, il 9 gennaio scorso, lo ha confermato quasi integralmente (con una parziale riforma limitata ad alcuni aspetti marginali del caso).

Misteriosamente (o no) di tale conferma del Tribunale del riesame non si trova traccia su alcun giornale.

Nel procedimento in corso alla Procura di Salerno i magistrati della Procura Generale di Catanzaro hanno il ruolo degli indagati per reati molto gravi.

E ribadisco quanto già detto a proposito del fatto che non è questa la sede per stabilire se siano colpevoli o no; allo stato devono presumersi, come tutti, innocenti fino a prova contraria, ma dovrebbero prendere atto di essere, come tanti altri comuni cittadini, “indagati”, con tutto ciò che questo giuridicamente comporta.

Ma invece i magistrati di Catanzaro non si ritengono cittadini come tutti gli altri e, dunque, si rifiutano di rispettare un provvedimento adottato dall’autorità giudiziaria competente e reagiscono con modalità che lasciano stupefatti.


IL “CONTROSEQUESTRO”


Il Procuratore Generale di Catanzaro Iannelli, infatti, nell’immediatezza dell’esecuzione del provvedimento di perquisizione e sequestro rilascia una serie di inaccettabili dichiarazioni alla stampa, con le quali contesta la legittimità dell’operato dei magistrati che lo stanno inquisendo e, cosa mai vista prima, magistrati della Procura Generale di Catanzaro adottano un decreto di “controsequestro” assolutamente illegittimo e abnorme sotto diversi profili.

Il testo integrale del provvedimento si può leggere a questo link.

Il provvedimento è illegittimo e abnorme sotto diversi profili.

Il primo riguarda il fatto che esso è stato adottato da magistrati che versavano in condizioni di incompetenza funzionale, di incompetenza territoriale e di obbligo di astensione.

Incompetenza funzionale, perché la Procura Generale non può promuovere nuovi procedimenti penali, ciò essendo riservato esclusivamente alla Procura della Repubblica.

Nella consapevolezza di tale “ostacolo tecnico”, gli indagati della Procura Generale di Catanzaro qualificano, nel provvedimento qui in discussione, i reati che ipotizzano a carico dei magistrati che stanno indagando su di loro come “connessi” a quelli oggetto del procedimento avocato. Ma è di tutta evidenza come la costruzione di tale “connessione” sia tecnicamente indifendibile.

I magistrati della Procura Generale di Catanzaro spingono la loro forzatura fino a sostenere che le perquisizioni e il sequestro di cui erano destinatari sarebbero stati posti in essere dai magistrati di Salerno per favorire gli indagati del procedimento “Why not”.

Tesi del tutto illogica.

Sotto il profilo logico, infatti, ci si sarebbe potuti spingere al più – e non senza molta audacia – a sostenere che quei provvedimenti favorivano (in qualche misterioso e incomprensibile modo) “di fatto” gli indagati di “Why not”, ma insostenibile appare che questa fosse addirittura l’intenzione, tecnicamente il dolo specifico, degli inquirenti di Salerno.

E oltre all’incompetenza funzionale l’incompetenza territoriale, competente essendo, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., la Procura della Repubblica di Napoli.

Infine, essendo essi indagati, i magistrati che hanno adottato il “controsequestro” versavano in una condizione di clamoroso obbligo di astensione.

Ciò che in sostanza è accaduto è che degli indagati hanno impedito l’esecuzione di un legittimo provvedimento dell’autorità giudiziaria adottandone uno illegittimo essi stessi.

Come osservato da un collega su una mailing list di magistrati, sarebbe come se un Procuratore della Repubblica destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, invece che fare ricorso al Tribunale del riesame come ogni cittadino, ne impedisse l’esecuzione disponendo il sequestro dell’auto dei Carabinieri venuta a catturarlo, comprendendo nel sequestro le armi dei militari, così da impedire che essi portino coattivamente ed esecuzione il legittimo ordine del giudice.

Il Procuratore Generale Iannelli rende poi a "Tele Cosenza" una surreale intervista ad occhi bassi (che si può vedere a questo link), nel corso della quale definisce “eversivo” il provvedimento dei colleghi di Salerno.

Laddove, invece, se qualcosa in questa storia è stato “eversivo” è tutto ciò che ha impedito l’esecuzione di un provvedimento giudiziario legittimo.

Il “controsequestro” di Catanzaro, oltre a provenire da magistrati che, per le ragioni appena esposte, non avevano il potere di emetterlo, impressiona anche per le sue motivazioni di merito.

Esse, peraltro, benché palesemente infondate, sono state riprese nei provvedimenti del Procuratore Generale della Cassazione e del C.S.M. nei confronti dei magistrati di Salerno.

Va osservato anche con una certa sorpresa che il Procuratore Generale della Cassazione ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati di Salerno e ha chiesto addirittura il trasferimento cautelare urgente del Procuratore di Salerno dr Apicella, ma nulla ha fatto, che si sappia, fino ad oggi nei confronti dei magistrati di Catanzaro.

Sicchè, dopo la mistificazione della “guerra fra Procure”, si è proceduto alla “repressione” della sola Procura di Salerno. Si deve ipotizzare che sul punto le cose sono destinate a mutare ora che il Ministro della giustizia è intervenuto anche nei confronti dei magistrati di Catanzaro, ma la circostanza appena sottolineata non è di poco rilievo.

Nelle imputazioni e nella motivazione del decreto di “controsequestro” di Catanzaro si sostiene che la tesi investigativa dei magistrati di Salerno dell’esistenza di un “complotto” in danno di De Magistris sarebbe assurda e messa in piedi per ragioni di interesse privato.

Come si è già detto, in una democrazia (perché nel fascismo e nello stalinismo le cose stanno proprio all’opposto) stabilire questo non compete di certo in alcun modo agli indagati, né al Procuratore Generale della Cassazione, né al C.S.M., né al Ministro della giustizia. Ma solo ai giudici di Salerno. A oggi, come si è detto, il Tribunale di Salerno ha ritenuto legittimi e fondati i provvedimenti contestati dai magistrati della Procura Generale di Catanzaro.

Nella motivazione del “controsequestro” si stigmatizza il fatto che Luigi De Magistris è stato sentito molte volte dalla Procura di Salerno come parte offesa e persona informata sui fatti.

Lo stupore dinanzi a questa circostanza è privo di fondamento e dispiace non poco che lo si ritrovi anche, come si vedrà, nel provvedimento della Procura Generale della Cassazione.

E’, infatti, assolutamente NORMALE che un teste e/o una persona offesa vengano sentiti moltissime volte dai magistrati inquirenti, quando ciò è reso necessario o opportuno dalle peculiarità e complessità del caso.

Quante volte è stata sentita la “teste Omega” nel corso delle famose indagini milanesi sul sen. Previti?

Quante volte sono stati sentiti i testi chiave nel corso delle indagini per la strage di Ustica?

Quante volte sono stati sentiti i testi chiave delle indagini su Gladio o sulla vicenda Moro o sulla strage di Capaci?

Quante volte vengono sentiti comuni malfattori che – nel ruolo c.d. di “pentiti” – raccontano ai pubblici ministeri complesse vicende criminali?

Dunque, perché mai dovrebbe essere ritenuto “strano” o peggio “anomalo” che un magistrato che riferisce agli inquirenti fatti numerosi, complessi e, nell’ipotesi d’accusa, gravissimi venga sentito tutte le volte che è necessario a verbalizzare le moltissime cose che ritiene di dover riferire?

E come deve giudicarsi il fatto che, per mettere in cattiva luce l’operato dei magistrati di Salerno, si spacci per “anomalo” ciò che ogni magistrato inquirente sa essere assolutamente “normale”?

Nella motivazione del “controsequestro” si tira fuori poi un altro argomento che verrà utilizzato da tutti per “attaccare” i magistrati di Salerno.

Si sostiene che sarebbe illegittimo e fonte di grave danno ingiusto il sequestro, da parte degli inquirenti di Salerno, degli atti in originale.

E’ questa un’altra accusa palesemente pretestuosa. E impressiona non poco che la si ritrovi anche questa nell’atto di incolpazione del Procuratore Generale della Cassazione.

La suggestione che si intende produrre è duplice.

Sotto un primo profilo si dà ad intendere che il sequestro degli atti in originale sarebbe abnorme. Sotto altro profilo si sostiene che esso arrecherebbe danno al normale corso dell’attività della Procura Generale di Catanzaro.

Entrambe le tesi sono palesemente prive di fondamento.

Quanto alla prima, è pacifico e mai è stato controverso che il pubblico ministero che svolge delle indagini ha il potere – e quando ne ricorrono i presupposti il dovere – di sequestrare atti e documenti anche in originale.

Tale potere è talmente pacifico che l’art. 258 c.p.p. dispone testualmente:

«1. L’autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente».

Dunque, “può” e non “deve” fare estrarre copie e può anche mantenere il sequestro degli originali, autorizzando il rilascio di copie a coloro che detenevano gli originali.

Il 2° comma della norma dispone che «2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall’autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente».

Dunque, il sequestro può anche permanere sugli originali.

Il 4° comma della norma dispone che «4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l’autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l’intero volume o registro rimane in deposito giudiziario».

Dunque, non solo il P.M. procedente si può tenere l’originale, ma, se inevitabile, si tiene anche tutto quanto è inscindibilmente connesso all’originale.

In nessun modo il P.M. procedente è obbligato ad acquisire solo le copie degli atti che gli interessano.

La Corte Suprema sul punto è inequivoca. Cass. Pen. Sez. VI, 18 maggio 2006, n. 19743, ha statuito, infatti, che «è legittima la perquisizione ed il sequestro degli atti e documenti dell’ufficio edilizia e urbanistica del Comune, disposti nell’ambito di un procedimento avente per oggetto fatti di corruzione, falso e violazioni della legge urbanistica, in quanto funzionali alla acquisizione di elementi di prova in ordine ai reati prospettati; né il ricorso allo strumento dell’esibizione di cui all’art. 256 c.p.p. rappresenta una via obbligata per l’autorità giudiziaria procedente, trattandosi, invece, di una facoltà rimessa alla sua discrezionalità e potendo essere legittimamente adottato lo strumento della perquisizione e del sequestro anche presso le pubbliche amministrazioni qualora si ritenga più idoneo all’acquisizione delle prove in ordine al reato per cui si procede».

Dunque, del tutto incomprensibile e palesemente privo di fondamento appare lo stupore manifestato dagli indagati di Catanzaro nel loro “controsequestro”, così come i riferimenti a questo aspetto della questione che si rinvengono anche nell’incolpazione del Procuratore Generale della Cassazione e nel provvedimento di apertura della pratica ex art. 2 da parte del C.S.M..

Molte sono le ragioni per le quali il P.M. procedente può ritenere utile acquisire gli atti in originale.

Fra le tante, cito, a mero titolo di esempio, le seguenti:

1. accertare, con un atto a sorpresa come la perquisizione, se negli atti vi sono note (per esempio a matita o con dei post-it), appunti privati (un numero di telefono su un foglietto, un memento dell’interessato), manomissioni di qualsiasi genere;

2. esaminare i documenti con calma presso il proprio ufficio e valutare lì se e cosa fotocopiare, facendo apporre ai propri funzionari le attestazioni di conformità delle copie agli originali;

3. assicurarsi che le copie ritenute utili siano complete e non, per qualunque ragione, foss’anche accidentale, monche o imperfette.

Dunque, se io pubblico ministero ipotizzo che degli altri pubblici ministeri stiamo svolgendo il loro lavoro in maniera illegale (per esempio, come ipotizzato da un magistrato nella sua deposizione resa a Salerno a carico dei colleghi di Catanzaro), tendendo a favorire l’uno o l’altro indagato, del tutto legittimamente posso ritenere opportuno acquisire gli atti di quelle indagini così come sono, per vedere se fra le carte vi sono elementi che potrebbero confermare o smentire l’ipotesi investigativa.

D’altra parte, proprio nell’imputazione elevata nel “controsequestro” (al capo B) si afferma che i magistrati di Salerno hanno «sequestrato tutto il fascicolo processuale, nonché elaborazioni e appunti privati dei P.M., nonché i telefonini, computer e quant’altro ai Magistrati di Catanzaro».

Dunque, come testé ipotizzato, interesse per elaborazioni e appunti privati degli indagati, nonché, ovviamente, telefonini e computer, nei quali si potrebbe trovare traccia di contatti con le persone che si ipotizza essi volessero favorire.

Tutta roba che non si sarebbe potuta ottenere chiedendo cortesemente copie degli atti agli indagati.

Con riferimento all’altro profilo prospettato, esso è, se possibile, ancor più infondato.

Ciò che assume la Procura generale di Catanzaro – e anche il P.G. Iannelli a “Tele Cosenza” e, appresso a lui, il Procuratore Generale della Cassazione e il C.S.M. – è che il sequestro degli atti in originale costituirebbe un “esproprio” dei fascicoli e un fatto paralizzante l’attività giudiziaria di Catanzaro.

Per capire quanto ciò sia falso basta un triplice ordine di considerazioni.

La prima, empirica, consistente nell’osservare quante migliaia di volte ogni giorno le più diverse Procure sequestrino i più diversi atti in originale senza che ciò venga additato a “Tele Cosenza” o a “Tele Forlimpopoli” come attentato alle prerogative degli uffici che subiscono il sequestro.

Quando si sequestra una cartella clinica, l’ospedale non accusa i pubblici ministeri di attentare alla salute dei cittadini. Quando si sequestrano in originale gli atti di una pratica di concessione edilizia, il sindaco non insorge lamentando l’attentato ai suoi poteri.

La seconda considerazione – questa volta giuridica – si fonda sul già citato art. 258 c.p.p., che, come si è visto, consente al pubblico ministero procedente la scelta fra due opzioni: tenere in sequestro gli originali e consegnare a chi ha subito il sequestro copie che gli consentano di procedere nelle sue attività oppure estrarre copie da tenere per sé e restituire gli originali.

Ergo, i pubblici ministeri di Salerno avrebbero tenuto presso di sé gli atti per il tempo necessario a farne delle copie e restituire gli originali, oppure, se avessero tenuto gli originali, i magistrati di Catanzaro avrebbero ottenuto, ex art. 258 c.p.p., nel tempo strettamente necessario a farle, le copie.

E’ interessante osservare a margine che la legittimità dei sequestri di effetti personali di alcuni dei magistrati indagati emerge con tale evidenza che costoro non hanno fatto ricorso per riesame con riferimento ad essi (per la parte soggetta al riesame, il provvedimento, come si è detto, è stato confermato dal Tribunale).

La terza considerazione, sempre in diritto, riguarda il fatto che, in ogni caso, qualunque siano le conseguenze di un atto legittimo – nella specie la perquisizione e il sequestro – esso, se appunto legittimo, resta tale.

Dunque, l’indignazione espressa dai coindagati di Iannelli e dal Iannelli medesimo a “Tele Cosenza” per quella che viene descritta come una sorta di “lesa maestà” (si sono permessi di trattare dei magistrati come degli indagati!) non ha alcun fondamento giuridico e appare come l’ennesima manifestazione di quella dannosissima cultura per la quale ancora oggi dentro la magistratura i Presidenti di Corte e i Procuratori Generali vengono chiamati – senza che vi si oppongano – con l’appellativo di “eccellenza”, abrogato per legge alla fine degli anni ‘40.

Resta da aggiungere una considerazione sulla tesi espressa ad occhi bassi da Iannelli a “Tele Cosenza”, secondo la quale ciò che è accaduto a Catanzaro sarebbe un fatto senza precedenti.

Ciò è con evidenza non vero.

Nonostante Iannelli lo ignori, i magistrati sono esseri umani e cittadini come tutti gli altri e, dunque, una certa percentuale di loro commette reati, a volte anche gravi.

Sicché è già capitato moltissime volte che essi vengano assoggettati a perquisizioni, sequestri, arresti e simili. Senza che questo causi particolari reazioni.

Basti ricordare per tutti la vicenda della perquisizione disposta ed eseguita personalmente dal Procuratore della Repubblica di Palermo Giancarlo Caselli nei confronti del Procuratore presso la Pretura di Cagliari Luigi Lombardini, che nel corso della stessa si uccise sparandosi un colpo di pistola.

Immaginate cosa sarebbe oggi di Apicella, Nuzzi e Verasani se a Catanzaro fosse accaduta una cosa del genere.

Caselli, come era giusto che fosse, non subì alcuna “ritorsione”.

Oppure il caso di un magistrato arrestato e condannato per avere assassinato il marito della sua amante e averne seppellito il corpo nel giardino di casa propria.

Insomma, anche se Iannelli ritiene il suo ufficio titolare di una immunità che tutti sconoscevamo (una sorta di “lodo Catanzaro”), egli e i suoi colleghi vanno, invece, ritenuti degli indagati come tutti gli altri e ciò che hanno subito è ciò che ogni giorno subiscono migliaia di cittadini italiani, senza fare sceneggiate a “Tele Cosenza”.


LA CAMPAGNA DI STAMPA


Il “controsequestro” fin qui commentato innesca una serie di eventi paradossali.

Infatti, già poche ore dopo la sua adozione, l’intero Paese, invece di prendere atto che si trattava di un atto assolutamente illegittimo e abnorme e trattarlo per ciò che è, diviene vittima di una campagna di stampa, per la quale saremmo davanti a una “guerra fra Procure”. Geniale invenzione per “fare ammuino” e “buttarla in caciara”.

Ciò che è accaduto è, in realtà, soltanto l’esecuzione di un atto giudiziario legittimo (come sancito dal competente Tribunale del riesame) nei confronti di alcuni magistrati affetti da sindrome della casta, che invece di comportarsi come normali cittadini e fare i ricorsi (che poi hanno perso e forse proprio perché sapevano che li avrebbero persi) previsti dalla legge, hanno dato luogo a ciò che ho fin qui descritto.

Menti raffinatissime hanno, invece, trovato furbo trasformare la resistenza illegittima di alcuni indagati avverso legittimi provvedimenti degli indaganti in una “guerra fra Procure” e così ormai viene trattata da tutti questa vicenda.

Sul perché questo è una autentica mistificazione, rinvio ai seguenti scritti: “Panni immondi”, “Il dito e la luna”, “Non consentiamo che la si butti in caciara”, “Le inchieste di De Magistris e la mistificazione che logora la credibilità dei magistrati”, “Marco Travaglio: “La guerra tra Procure è una balla””, “Cosa sta veramente succedendo a Catanzaro. Lo scontro finale tra politica e magistratura.”, “Generalia non sunt appiccicatoria: ovvero della posizione assunta dall’A.N.M. nella vicenda di Catanzaro

La cosa che non deve sfuggire è che alla caciara in questione partecipano attivamente autorevoli responsabili di importanti istituzioni e, soprattutto, membri del C.S.M. e “responsabili dell’A.N.M.”.

Costoro, invece di mantenere il doveroso riserbo istituzionale (quelli del C.S.M.) e la dovuta obiettività (quelli dell’A.N.M.) e invece di “sedare gli animi” segnalando come nulla di sconvolgente era accaduto se non l’esecuzione di un normale provvedimento giudiziario, hanno fatto a gara a rendere infuocate dichiarazioni stampa piene di sdegno, per lo più anche infondate in fatto.

Basti pensare alla menzogna dei magistrati “costretti a denudarsi” (traduzione impropria del concetto legale di “perquisiti nella persona”) e alle parole di Nicola Mancino, che ora, dopo avere detto ai giornali che a Catanzaro sono accadute “cose gravissime” ad opera dei magistrati di Salerno, dovrebbe essere il Presidente del collegio che ne giudicherà la responsabilità disciplinare.

Perché quelli del C.S.M. non riescono proprio a scegliere definitivamente fra fare i giudici disciplinari con la correttezza e riservatezza che il ruolo impone, e fare caciara in televisione alla stregua di un qualunque opinionista del momento (vedi il caso emblematico di Letizia Vacca che anticipa giudizi a reti unificate, esprimendo pesanti apprezzamenti su magistrati soggetti al suo giudizio).

Lascia di stucco, quindi, che poi lo stesso C.S.M. e la Procura generale della Cassazione ascrivano a responsabilità dei colleghi di Salerno la caciara fatta dai giornali e dallo stesso C.S.M. e dall’A.N.M. alimentata, si deve temere “ad arte”.

In più, per non farci mancare nulla, il Segretario generale dell’A.N.M. Cascini se ne va ad Annozero e davanti a 4,5 milioni di telespettatori si avventura in giudizi di merito sulla asserita illegittimità del provvedimento di Salerno, poi invece confermato dal Tribunale del riesame, tacendo con ostinazione qualunque rilievo sulla condotta dei magistrati di Catanzaro e su tutto quanto accaduto in quello sfortunato distretto negli ultimi anni.

Della performance di Cascini ho già scritto in “L’A.N.M. disvelata in diretta Tv”, su Micromega, dove si può anche vedere il video dell’intervento del Segretario dell’A.N.M..


LA PROCEDURA EX ART. 2


Avviata la “campagna di stampa”, il C.S.M. promuove con inusitata celerità una procedura ex art. 2 della legge delle guarentigie a carico del Procuratore di Salerno Apicella.

La comunicazione di apertura del procedimento si può leggere a questo link.

L’atto è palesemente illegittimo per una ragione di tutta evidenza.

Prima della recente riforma, la procedura di trasferimento ex art. 2 della legge sulle guarentigie era praticabile nel caso di situazioni di ipotizzata incompatibilità “anche” incolpevoli.

Dopo la riforma, essa è praticabile SOLO nel caso di situazioni ipotizzabili come incolpevoli.

Dunque, nel momento in cui si ascrivono al dr Apicella condotte che configurerebbero ipotesi di responsabilità disciplinare, la procedura ex art. 2 era ed è impraticabile.

Ciò è perfettamente noto a tutti i consiglieri del C.S.M..

E l’illegittimità sul punto del loro operato emerge anche dalle parole – come sempre alla stampa (perché si tratta di un incorreggibile esternatore) – del Presidente della Prima Commissione avv. Ugo Bergamo.

Come si può leggere in una notizia di agenzia della Adnkronos, a questo link, Bergamo dice: “Noi valutiamo INCOLPAZIONI specifiche che riguardano comportamenti NON COLPOSI dei magistrati”.

E’ il paradosso logico e semantico delle “incolpazioni” per fatti “incolpevoli”. Il nuovo mostro giuridico del C.S.M.. Utilizzando le categorie usate dal P.G. Delli Priscoli nelle vicende Forleo e De Magistris, si direbbe: un atto con evidenza “abnorme”.

Ma c’è di più, perché il Presidente Bergamo dice anche alla stampa di auspicare che il Ministro della Giustizia e il Procuratore Generale della Cassazione si affrettino a promuovere l’azione disciplinare contro il dr Apicella.

In sostanza, Bergamo confessa nei fatti di rendersi conto che l’apertura della procedura ex art. 2 è abusiva e illegittima e auspica che, mentre lui e i suoi colleghi “prendono tempo”, i promotori dell’azione disciplinare provvedano a creare le condizioni per uscire dall’imbarazzo.

Le parole del Consigliere Bergamo descrivono uno scenario davvero originale.

Un giudice (il C.S.M. in sede disciplinare) che auspica l’iniziativa del pubblico ministero (il P.G. della Cassazione e il Ministro, in sede disciplinare), promettendo sentenze a breve (testualmente “se non prima delle feste, entro l’anno”).

E tutto ciò dopo avere anticipato giudizi e avere promosso una procedura ex art. 2 totalmente al di fuori degli ambiti previsti dalla legge.

In sostanza, sarebbe come se io, giudice penale, prima mi convocassi davanti una persona trattandola da imputato e raccontando ai giornali come e qualmente lo condannerò al più presto e a pene gravi; poi mi rendessi conto che forse non posso giudicarmi da me e al di fuori delle procedure e garanzie di legge persona neppure ancora imputata dal competente pubblico ministero; e allora, avendo frenesia di “arrivare al risultato” (“se non prima delle feste, entro l’anno”) e trovando inutilmente burocratico il rispetto di regole e garanzie, mandassi gli atti al P.M. sollecitandolo a mandarmi a giudizio la persona in questione, promettendo ai giornali che la condannerò, come dice Bergamo, appunto, “se non prima delle feste, entro l’anno”.

Ciliegine sulla torta:

- la precisazione che tutto questo Bergamo fa “nell’ambito di una doverosa collaborazione” (!?) fra giudice e promotore dell’azione;

- e una procedura segretissima, i responsabili della quale hanno una autentica frenesia di anticipare a giornali unificati giudizi di ogni genere.

Alla faccia del “rispetto delle regole” sbandierato dal C.S.M. per rilegittimarsi (è sempre lo stesso Bergamo a dire ai giornalisti che il C.S.M. intende approfittare di questa occasione per “recuperare credibilità”).

Il paradosso dell’invito al P.M. a darsi da fare era già presente, peraltro, qualche giorno prima, in una dichiarazione dei “vertici dell’A.N.M.” che avevano auspicato, appunto, il tempestivo intervento del Ministro.

C’è da restare basiti.

Ma non finisce qui.

Perché la procedura ex art. 2, oltre a essere radicalmente illegittima nei suoi stessi presupposti, viene fondata su incolpazioni palesemente pretestuose.

La lettura dell’atto in questione (come detto, leggibile a questo link) ci fa scoprire che si addebita al dr Apicella quanto segue: «nel corso dell’iter di acquisizione di atti del procedimento n. 1/2007 Reg. Avoc. P.G. (cosiddetto Why Not) pendente in fase di indagini avanti alla Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro a seguito di avocazione (acquisizione ritenuta necessaria e concordata con i sostituti del suo ufficio titolari del procedimento), a fronte delle ritenute resistenze opposte dall’ufficio richiesto, anziché adoperarsi per cercare una soluzione congrua che consentisse comunque di pervenire al risultato dell’acquisizione delle copie degli atti d’interesse né considerando l’adozione del possibile rimedio previsto dall’art. 258 c.p.p. assumeva un atteggiamento conflittuale e di pregiudizio sull’operato dei magistrati di Catanzaro e incompatibile con i doveri di indipendenza e di terzietà propri di ogni magistrato».

Si tratta di un’accusa letteralmente assurda, fondata su considerazioni assurde.

In sostanza, si contesta al dr Apicella di non avere fatto di tutto per evitare la perquisizione e il sequestro.

Ma davvero non è proprio possibile capire perché mai il dr Apicella avrebbe dovuto cercare di evitare un atto in questo caso tanto opportuno (e tale ritenuto anche dal Tribunale in sede di riesame) come la perquisizione e il sequestro.

Per un verso, infatti, quelle che maliziosamente il C.S.M. descrive come “ritenute resistenze” dei catanzaresi alla consegna degli atti richiesti, non sono affatto resistenze “ritenute”, ma vengono riferite dai colleghi di Salerno come resistenze “effettive”.

Per altro verso e decisivamente, solo la perquisizione e il sequestro – e non certo in nessun caso la richiesta di copie – potevano consentire la ricerca di eventuali prove di contatti fra gli indagati e coloro che la Procura di Salerno ipotizza che essi stessero favorendo.

In sostanza, telefonini, computers e appunti personali potevano essere acquisiti in maniera genuina solo con un atto a sorpresa come la perquisizione e il sequestro.

Incomprensibile è poi la lettura dell’art. 258 c.p.p. che dà il C.S.M..

Nell’atto si parla, infatti, di “rimedio” di cui all’art. 258 c.p.p. dando a intendere che il C.S.M. ritenga che il P.M. sia obbligato a limitarsi ad acquisire solo copia degli atti che ritiene utili alle sue indagini.

In realtà, come già esposto, come chiarissimo nella norma e come chiaramente spiegato dalla Corte di Cassazione, «è legittima la perquisizione ed il sequestro degli atti e documenti dell’ufficio edilizia e urbanistica del Comune, disposti nell’ambito di un procedimento avente per oggetto fatti di corruzione, falso e violazioni della legge urbanistica, in quanto funzionali alla acquisizione di elementi di prova in ordine ai reati prospettati; né il ricorso allo strumento dell’esibizione di cui all’art. 256 c.p.p. rappresenta una via obbligata per l’autorità giudiziaria procedente, trattandosi, invece, di una facoltà rimessa alla sua discrezionalità e potendo essere legittimamente adottato lo strumento della perquisizione e del sequestro anche presso le pubbliche amministrazioni qualora si ritenga più idoneo all’acquisizione delle prove in ordine al reato per cui si procede» (Cass. Pen. Sez. VI, 18 maggio 2006, n. 19743).

E d’altra parte, se ciò che si sostiene nell’atto del C.S.M. avesse un qualche senso, si dovrebbe pretendere che sempre i pubblici ministeri preghino con cortesia gli indagati di consegnare ciò che ritengono utili alle indagini.

Presto avremo dei P.M. incriminati disciplinarmente, perché si sono permessi di disporre il sequestro dei libri contabili di una società invece di chiedere con cortesia ai suoi amministratori di rilasciarne delle copie.


Si contesta poi ancora che «all’esito di detto iter concordava con i sostituti titolari dell’indagine il sequestro dell’intero procedimento c.d. Why Not da effettuarsi negli uffici della Procura generale di Catanzaro omettendo, tra l’altro, di precisare che il sequestro era disposto al fine di trarre copia dei documenti utili con successiva immediata restituzione degli atti, così determinando la paralisi delle attività di indagine nel procedimento “sequestrato”, alimentando e rendendo palese la conflittualità tra i due uffici giudiziari e tra i magistrati ad essi addetti e ingenerando nell’opinione pubblica e nelle istituzioni allarme e preoccupazione in ordine all’equilibrio e alla ponderazione delle iniziative giudiziarie assunte e dubbi in merito alla loro strumentalizzazione per finalità diverse da quelle di giustizia e di accertamento dei fatti».

Incomprensibile è l’addebito di «non avere precisato che il sequestro era disposto al fine di trarre copia dei documenti utili con successiva immediata restituzione degli atti».

Si tratta di precisazione che nessuno mai inserisce, perché non dovuta e perché impropria.

Infatti, come si è detto, ai sensi dell’art. 258 c.p.p. (che il C.S.M. cita, ma che sembra non tenere in considerazione), è facoltà del pubblico ministero sequestrante decidere DOPO avere eseguito il sequestro e NON PRIMA se tenere o no gli originali degli atti o delle copie.

Inoltre, come pure già detto, il problema prospettato dal C.S.M. in realtà NON ESISTE, perché, se il P.M. sequestrante non restituisse gli originali, gli interessati potrebbero ottenere ex art. 258 c.p.p. le copie degli atti medesimi.

Senza alcuna “paralisi”.

Nell’accusa da ultimo riportata testualmente, poi, si contesta il fatto di avere alimentato e reso palese una “conflittualità” fra uffici giudiziari.

Una tale accusa può essere ipotizzata solo tacendo (non si comprende come) su almeno due decisive circostanze.

La prima relativa al fatto che ciò che è accaduto non ha coinvolto due uffici giudiziari che dovevano collaborare fra loro, ma degli inquirenti e degli inquisiti, fra i quali, ovviamente, non può prospettarsi l’ipotesi di una “collaborazione”, a meno di non sconvolgere le regole dei procedimenti penali trasformando l’attività inquirente da ciò che è a una farsa.

I P.M. d’ora in poi, invece di intercettare, perquisire, sequestrare, “chiederanno cortesemente”, “proporranno”, “auspicheranno”, eccetera.

La seconda circostanza relativa al fatto che nessun “conflitto” vi è comunque fra chi dispone ed esegue un atto legittimo come la perquisizione e il sequestro e chi lo subisce. Come nessun “conflitto” vi è fra il vigile urbano che chiede i documenti e l’automobilista che li consegna.

L’unica attività qualificabile come “conflittuale” è stata in questo caso quella dei magistrati di Catanzaro che, emuli di un automobilista che non obbedisce all’invito del vigile urbano e fugge via, hanno resistito con atti illegittimi all’attività del magistrati che li indagavano.


LA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE

Dopo l’avvio della procedura ex art. 2 – illegittima e ora mandata com’era destino “a binario morto” – sopraggiunge la contestazione disciplinare.

Va detto, per inciso, che, diversamente da quanto raccontato ancora una volta maliziosamente da qualcuno ai giornali e da essi riferito, non è vero che il Procuratore Apicella, dinanzi alla Prima Commissione del C.S.M., si sia avvalso della facoltà di non rispondere. In quella sede egli si è rifiutato di rispondere, contestando la legittimità del procedimento. Che è cosa radicalmente diversa.

Il testo della contestazione disciplinare del Procuratore Generale della Cassazione può essere letto a questo link.

In breve:

1. Le incolpazioni A1 e A2 consistono nel sostenere che la motivazione del decreto è solo apparente e comunque inadeguata.

Ognuno può giudicare da sé la fondatezza o meno di tale assunto, leggendo la motivazione in questione (a questo link) e valutando se sia effettiva o solo apparente.

A me non pare per nulla “apparente”.

In ogni caso, questo è certamente profilo sottratto al sindacato disciplinare.

Sicché l’addebito appare non formulabile.

Dispone, infatti, l’art. 2, comma 2, del d.l,vo. n. 109 del 2006 che : «... l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare».

Esso è conseguente con carattere di necessità al fondamentale principio costituzionale in materia di giurisdizione per il quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101, 2° comma, Cost.), così come i magistrati del pubblico ministero.

E’ una vita che il sen. Previti sostiene che i provvedimenti giudiziari che lo hanno riguardato sono affetti dal vizio di “motivazione apparente” e reclama vendetta. Evidentemente i suoi argomenti devono avere convinto il Procuratore generale della Cassazione.

L’insufficienza, l’apparenza, la mancanza, la contraddittorietà della motivazione sono fra i motivi per i quali è possibile ricorrere in Cassazione.

E moltissime volte la Cassazione pone nel nulla provvedimenti giudiziari di ogni genere perché li ritiene affetti da quei vizi.

Se ogni volta ciò potesse comportare un addebito disciplinare, si creerebbe una situazione davvero paradossale.


2. Il problema il Procuratore generale se l’è posto, tanto che nell’incolpazione A3 si fa espresso riferimento alla «normale insindacabilità dell’attività giudiziaria di valutazione del fatto e di interpretazione delle norme (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006)», sostenendo, però, che essa in questo caso sarebbe venuta meno perché l’atto sarebbe destinato non alla sua naturale funzione, ma alla sua divulgazione mediatica.

Si tratta di un processo alle intenzioni che davvero non è possibile comprendere come venga celebrato.

L’atto in questione era tanto delicato da avere dato luogo a tutto questo can can.

I magistrati che lo hanno adottato hanno ritenuto, dunque, di fondarlo su una motivazione molto molto corposa (e d’altra parte, se la motivazione fosse stata più breve, li avrebbero accusati di avere dato luogo a un atto tanto grave e tanto gravido di conseguenze senza adeguata motivazione).

Tale decisione è certamente suscettibile di ogni tipo di considerazione – positiva e/o negativa – ma non si comprende come si faccia ad escludere che la motivazione serva a ciò a cui sembra servire: convincere tante persone che evidentemente pregiudizialmente rifiutano l’ipotesi che vi erano corpose ragioni per disporre quell’atto.

Migliaia di sentenze hanno fatto clamore sui giornali, per l’oggettivo interesse di ciò che vi era scritto. Vogliamo dedurne che i loro autori intendevano fare degli scoop piuttosto che esporre le loro ragioni?

Migliaia di sentenze sono lunghe migliaia di pagine e ricostruiscono ambienti, contesti, scenari. Mai nessuno si è sognato di deprecarle.

Chi volesse fare delle verifiche empiriche, potrà leggere, per esempio, fra le tantissime, l’interessantissima sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 2247 del 2001 (il testo integrale è a questo link), con la quale è stato condannato per concorso in associazione mafiosa il Presidente di Sezione della Corte di Cassazione dr Corrado Carnevale. La sentenza (che, va sottolineato, è stata poi riformata dalla Cassazione che ha assolto il dr Carnevale) riguarda un solo imputato (mentre il decreto di perquisizione e sequestro di Salerno riguarda un procedimento con numerosissimi indagati) e una sola imputazione (nel decreto di Salerno le imputazioni, invece, sono tante). Essa consta di ben 1.062 pagine e, peraltro, si occupa – come dirò meglio più avanti – delle condotte di un sacco di persone che non sono state parti del giudizio. Facendo le dovute proporzioni, il decreto di Salerno avrebbe dovuto essere non di 1.400, ma di 9.000 pagine.

Riflettendo sui criteri espressi negli atti compiuti avverso il dr Apicella e i colleghi Nuzzi e Verasani e, in particolare, sull’accusa di scarsa prudenza ed equilibrio consistenti nell’avere dato luogo a un certo clamore, non può che venire in mente il Presidente Berlusconi che tanto si è lamentato – ingiustamente in fatto e in diritto – di un avviso di garanzia inviatogli dalla Procura di Milano in occasionale concomitanza temporale con la sua partecipazione a un importate assise internazionale (lui ha detto che l’avviso gli venne notificato in quella assise, ma ciò non è vero).

Seguendo la linea attualmente in atto contro i colleghi di Salerno, bisognerebbe punire i magistrati della Procura di Milano che in quell’occasione, non prendendo in considerazione la possibilità di forme di comunicazione più “collaborative”, diedero l’impressione di un “conflitto” fra istituzioni e furono occasione del can can che vi fu su quella storia.


3. L’incolpazione sub B è quella relativa a non avere approfittato della offerta delle copie da parte dei magistrati di Catanzaro.

Della sua infondatezza si è già detto ampiamente sopra.


4. L’incolpazione C ha sostanzialmente lo stesso contenuto di quella B, detto in altri termini.

Va sottolineato che in essa si sostiene che «i provvedimenti di cui al capo A), formalmente previsti dal vigente codice di rito» sarebbero stati adottati «fuori dei casi nei quali sono consentiti». Questo è con evidenza non vero, essendo pacifico che il provvedimento adottato dai colleghi di Salerno era certamente consentito dalla legge e tale è stato, infatti, ritenuto, come più volte detto, dal competente Tribunale del riesame.


5. Con le incolpazioni D ed E si qualifica come fatto disciplinarmente censurabile l’avere inserito nella motivazione del decreto di perquisizione e sequestro valutazioni e giudizi su soggetti che non rivestono la qualità di parti del procedimento e che il Procuratore generale ritiene non pertinenti.

Sono queste incolpazioni particolarmente suggestive per i “non addetti ai lavori”.

Appaiono infondate, invece, a chi abbia esperienza di processi e atti giudiziari.

Infatti, per un verso, è assolutamente abituale che in atti giudiziari si faccia riferimento a persone rimaste estranee al procedimento, ma coinvolte a vario titolo nei fatti dei quali i provvedimenti si occupano.

L’esempio più frequente e di facile verificabilità è quello dei processi civili di separazione coniugale con addebito.

Le parti sono solo il marito e la moglie.

Uno dei due coniugi addebita all’altro una relazione sentimentale e spesso anche sessuale extraconiugale.

La sentenza finisce con il dire che Tizio o Caia – rimasto/a estraneo/a al processo, del quale può anche ignorare la stessa esistenza – è l’amante di questo o quel coniuge. A volte ci si dilunga anche in dettagli su questa o quella “bravata” dei due amanti.

Ho visto l’altro giorno gli atti di una causa di risarcimento danni contro un fallimento, nella quale l’attore aveva prodotto a sostegno delle sue tesi una relazione del curatore fallimentare.

E’ stato dato torto all’attore e una parte della motivazione della sentenza era incentrata sul fatto che la relazione del curatore fallimentare appariva falsa e compiacente.

Questo curatore non era parte nel giudizio (ed era peraltro da tempo cessato da quell’incarico) e nella sentenza non fa di certo una bella figura.

Ma la cosa è del tutto “normale” in un atto di quel tipo.

Peraltro, il caso vuole che proprio il Procuratore Generale della Cassazione Esposito, che persegue disciplinarmente i colleghi di Salerno, sia rimasto coinvolto in una cosa del genere.

Il 18 novembre 2008 il plenum del C.S.M. ha nominato Procuratore Generale della Cassazione il dr Vitaliano Esposito.

L’audio integrale della seduta può essere ascoltato a questo link.

In quella occasione il consigliere Livio Pepino ha espresso il suo voto contrario alla nomina del dr Esposito, fra l’altro, testualmente, anche per «le ombre in termini di indipendenza e di capacità professionali EMERGENTI SUL SUO CONTO DA UNA SENTENZA DI GIUDICI DELLA REPUBBLICA. Perché non si dica che sono generico, cito in modo da consentire a tutti di controllare e di valutare: Corte Appello Palermo, 29 gennaio 2001, imputato Corrado Carnevale, in particolare pagg. 823-828, sentenza non smentita sui punti che qui interessano dalla successiva sentenza di annullamento della Corte di Cassazione».

Si tratta della sentenza della Corte di Appello di Palermo che ho già citato sopra. Ciò che è accaduto è che nella motivazione di quella sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti del giudice Corrado Carnevale, nelle pagine citate da Pepino (823-828) vengono riferiti fatti e opinioni relativi alla condotta professionale del dr Esposito che sono stati ritenuti da taluno (i consiglieri di Magistratura Democratica) così tanto gravi da essere ostativi alla sua nomina a Procuratore Generale della Cassazione.

In quel giudizio il dr Esposito non era parte ad alcun titolo.

Le pagine della sentenza citate dal consigliere Pepino si possono leggere a questo link e ne consiglio vivamente la lettura (trattano peraltro di come venne annullata in Cassazione la sentenza di condanna di alcuni mafiosi per l’orribile e vile assassinio del Capitano dei Carabinieri Basile). L’intera sentenza si può leggere, come ho già detto, a questo link.

Ovviamente nessuno si è sognato di punire i magistrati della Corte di Appello di Palermo e si confida che ciò non venga intrapreso domani.

Quanto alla pertinenza o no dei riferimenti alle persone indicate nel decreto di perquisizione e sequestro, per un verso essa appare con evidenza sussistente.

In sostanza, nell’atto di incolpazione non vengono illustrate le ragioni per le quali si formula un giudizio di non pertinenza ed è evidente che tale giudizio non può che fondarsi – come quello opposto, d’altra parte – su opzioni ricostruttive dei fatti che rientrano certamente nella libertà di valutazione dei fatti medesimi da parte del magistrato ex art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006.

In sostanza, se, come fa la Procura generale di Catanzaro, si parte dal presupposto che l’ipotesi di un “complotto” volto a bloccare le indagini di Luigi De Magistris sia impensabile, allora moltissime delle circostanze riferite nella motivazione del provvedimento qui in discussione appariranno “non pertinenti”.

Se, al contrario, anche solo come ipotesi investigativa, si mette in conto la possibilità che una serie molto numerosa di “stranezze” (chiamiamole eufemisticamente così) che hanno caratterizzato lo “scippo” delle indagini al p.m. che legittimamente le conduceva (De Magistris) possa avere origine in una coincidenza di interessi di diverse persone, anche altolocate (cosa che sembra scandalizzare per partito preso la Procura Generale di Catanzaro), allora tutte le circostanze riferite nella motivazione del decreto controverso hanno una loro rilevanza e conducenza.

Ma, in ogni caso, ciò che è decisivo è che, in diritto, ciò di cui il Procuratore Generale accusa i colleghi di Salerno non è, con riferimento ai profili qui in discussione, suscettibile di rilievo disciplinare.

E a dirlo è proprio e di recente questo Consiglio Superiore della Magistratura, con la motivazione della sentenza emessa dalla Sezione Disciplinare il 27.6/15.7.2008 nei confronti di Clementina Forleo.

Con quella sentenza il C.S.M. ha assolto Clementina dall’accusa di “abnormità” con la quale era stato tacciato il provvedimento relativo alle intercettazioni di D’Alema e Latorre.

E’ scritto nella motivazione della sentenza che:

«La giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un. Civ., 28 novembre 2001, n. 15142; 27 maggio 1999, n. 318 e 4 marzo 1986, n. 1384) ha avuto modo di chiarire che:
a) i provvedimenti giudiziari possono richiedere l’indicazione di fatti relativi a soggetti che possono risultare danneggiati dalla diffusione di notizie lesive della riservatezza o dell’onore; diffusione tuttavia lecita ove necessaria per la redazione del provvedimento e per l’esplicazione del potere giurisdizionale;
b) la valutazione circa la necessità o meno dell’indicazione di un fatto costituisce oggetto di un giudizio che può essere compiuto solo dal magistrato che emette il provvedimento e non può essere sindacato in sede disciplinare;
c) l’insindacabilità viene però meno ove il provvedimento sia basato su una grave o inescusabile negligenza; in questo caso, oggetto della censura non è il provvedimento quale risultato dell’attività intellettiva, bensì il comportamento del magistrato che nell’adottarlo dia prova di trascuratezza e non esplichi la massima diligenza».

L’intera motivazione può essere letta a questo link. In altre parti di essa viene chiarito perché in casi come quello oggetto di quel giudizio, del tutto analogo, per i profili qui in discussione, a quello di Salerno, la condotta oggetto della incolpazione formulata dal Procuratore Generale non è sanzionabile disciplinarmente.

_______________

Tutto ciò posto, va ricordato che la Costituzione (e non le promesse elettorali di questo o quel politico di turno) dispone all’art. 101 che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» e all’art. 107 che «i magistrati sono inamovibili».


Tutte le considerazioni che ho svolto fin qui servono solo a consentire a ciascuno di verificare se in questo caso siano stati o no violati i principi posti da quelle norme. Se il trasferimento di Luigi De Magistris, Luigi Apicella, Gabriella Nuzzi e Dionigio Versani con l’accusa di avere interpretato e applicato la legge in un modo che non piace sia o no legittimo.

Quelle norme stanno lì nella nostra Costituzione per evitare che una qualunque lobby di gente potente possa impedire al giudice territorialmente competente di applicare la legge.

Per capire quanto la violazione di quei principi ci allontanerebbe – non solo materialmente, ma purtroppo ormai anche formalmente – da una democrazia costituzionale, basterà a chiunque rileggere i lavori dell’assemblea costituente relativi alle due norme della Costituzione che ho appena citato.

Se le considerazioni che ho svolto con riferimento alla sentenza disciplinare nei confronti di Luigi De Magistris (citate all’inizio di questo scritto) e quelle che ho esposto fin qui hanno un qualche fondamento giuridico, bisognerà prendere atto che quei principi costituzionali sono stati e stanno essendo ancora violati.

Stefano Racheli difende dinanzi a questo C.S.M. il collega Luigi Apicella. Molti anni fa lo stesso Stefano, componente di altro C.S.M., votò per Giovanni Falcone nella procedura per la nomina del Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo (e per questo fu costretto a dimettersi da Magistratura Indipendente della quale faceva parte e che votò contro Giovanni).

Quel C.S.M. verrà ricordato per sempre come quello che costrinse Giovanni Falcone ad andare via dall’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo.

Questo verrà ricordato per sempre per avere cacciato Luigi De Magistris e i colleghi Apicella, Nuzzi e Verasani dagli uffici in cui svolgevano con onore il loro servizio.

Verrà ricordato anche per averlo fatto – diversamente da quello che accadde con Giovanni Falcone – all’unanimità (come raccontato ai giornali e alle televisioni da Mancino).
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martedì 13 gennaio 2009

Notizie nascoste: Il Tribunale del riesame dà ragione ai PM di Salerno



Riporto la trascrizione di parte dell'intervento di Marco Travaglio su "Passaparola" del 12.01.2009, tratta dal Blog di Beppe Grillo. Le notizie sparite, da prima pagina, sono, a ben vedere, due: 1) Il Tribunale del riesame di Salerno (3 giudici), unica istituzione competente ad esprimersi sulla legittimità dell'operato dei PM che hanno ordinato le perquisizioni ed i sequestri al Tribunale di Catanzaro, ha ritenuto detti provvedimenti legittimi, e li ha confermati; 2) La grande informazione nazionale, pare, nasconde la notizia.
Invito comunque a leggere o ascoltare l'intero intervento, è relativo all'inaudita gravità di quanto sta accadendo alla nostra DEMOCRAZIA, di cui si sta facendo scempio, nel silenzio di chi dovrebbe battere i pugni. xxx

"Una notizia che avrete solo da Passaparola

Contro questo decreto di perquisizione e sequestro, l'unica cosa da fare per farlo dichiarare illegittimo, nullo, infondato, abnorme, macroscopico, spregiudicato, mancante di equilibrio, acritico era l'impugnazione del provvedimento davanti al Riesame.
Bene: arriviamo alla notizia che non avete letto e che non leggerete mai sulla stampa e sulla TV di regime.
Alcuni imputati, a cominciare dall'ex procuratore Lombardi, accusato di corruzione giudiziaria, dalla moglie dell'ex procuratore Lombardi e dal figlio, Pier Paolo Greco, che era socio di uno dei principali indagati dell'inchiesta Why Not, il senatore di Forza Italia Pittelli, ma anche Antonio Saladino, il famoso capo della Compagnia delle Opere in Calabria, faccendiere, trafficone, in rapporti con tutta la politica di tutti i colori, hanno fatto ricorso al Tribunale del Riesame di Salerno per chiedere l'annullamento del decreto di perquisizione.
Bene, venerdì sera intorno alle 22 il Tribunale del Riesame di Salerno ha respinto i ricorsi dei quattro indagati che vi ho appena enumerato e ha dichiarato dunque fondato, legittimo, impeccabile – adesso aspettiamo le motivazioni, naturalmente – il provvedimento.
Vi leggo il dispositivo, perché non l'avete letto da nessuna parte e non lo leggerete da nessuna parte:
“Letti gli articoli del codice, il Tribunale del Riesame di Salerno rigetta le istanze di Riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro e conferma l'impugnato provvedimento. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali”.
Cioè hanno fatto perdere tempo alla giustizia, devono pagare.
Questo è l'unico luogo dove gli indagati potevano andare a lamentarsi di quello che hanno fatto i PM di Salerno.
Ci sono andati e il Tribunale del Riesame, in un clima pazzesco che dire ostile è dire poco, in un clima dove il Capo dello Stato, il Consiglio Superiore della Magistratura, il governo, l'opposizione, l'Associazione Nazionale Magistrati, tutta la stampa di destra e di sinistra, tutte le televisioni, dicono che Salerno ha torto e che a Salerno ci sono dei farabutti che vogliono dare ragione a quell'altro farabutto di De Magistris.
E che questi di Salerno hanno scritto un decreto di perquisizione troppo lungo – vi ricordate le polemiche sulle 1400 pagine? - e che hanno fatto denudare Tizio e Caio.
E che hanno infilato dei particolari attinenti la privacy di un magistrato della confraternita di CL Memores Domini.
Che insomma ne hanno combinate di tutti i colori e quindi vanno massacrati, puniti, cacciati, trasferiti, fucilati, garrotati.
Bene, si sono trovati ancora in questo Paese tre giudici del Riesame a Salerno che hanno valutato, estraniandosi dai condizionamenti pazzeschi che ci sono tutto intorno a loro, il provvedimento esaminato impeccabile e hanno respinto i ricorsi di chi aveva fatto appello al Riesame.
Questo che cosa significa? Significa intanto che hanno confermato i presupposti di legittimità di questo provvedimento, nel senso che evidentemente rispetta le forme, la casistica, i limiti previsti dalla legge in questi casi.
Ma naturalmente conferma anche il merito del decreto di sequestro e perquisizione perché evidentemente hanno trovato che i PM, quelli che devono essere fucilati, hanno motivato bene; hanno ipotizzato dei reati tipo la corruzione giudiziaria a Catanzaro che sono applicabili e configurabili ai danni degli indagati che sono stati perquisiti; hanno motivato le esigenze probatorie, cioè le necessità di andare a prendere quelle carte per dimostrare certe ipotesi accusatorie.
Insomma, detto molto chiaramente, hanno dato ragione alla procura di Salerno, la quale però viene trascinata davanti al Consiglio Superiore della Magistratura per essere punita a causa di quello stesso provvedimento che il Tribunale del Riesame ha trovato impeccabile respingendo tutti i ricorsi.
Perché? Perché la politica, e nella politica ci mettiamo anche, purtroppo, i vertici dell'Associazione Magistrati sempre più sensibili alle sirene della politica, ha deciso che quel provvedimento non va bene perché da ragione a De Magistris.

De Magistris non può avere ragione

Uno dice: e se avesse ragione De Magistris? Ecco: De Magistris non può avere ragione.
E chiunque informi, non chiunque stia con De Magistris, chiunque informi o si occupi di De Magistris senza massacrarlo pregiudizialmente, deve essere cacciato.
Voi vedete che la storia di questo anno e mezzo, leggetevi i libri di Vulpio e di Massari sui casi della Calabria e della Lucania, è la storia dei “Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie.
Viene cacciato il Vescovo Bregantini perché denuncia certi malaffari tra politica e malavita.
Viene esautorato il Pubblico Ministero De Magistris, gli tolgono le inchieste, poi tolgono lui.
Poi tolgono i suoi consulenti, uno dopo l'altro.
Poi cacciano il Carabiniere, il capitano Zaccheo, che viene trasferito in Abruzzo.
Poi cacciano la Forleo che ha avuto il coraggio di andare in televisione a difendere De Magistris.
Poi il Corriere della Sera non fa più scrivere sul caso De Magistris Carlo Vulpio, che ci aveva dedicato pure un libro e che quindi qualcosa ne capiva.
Poi i magistrati di Salerno scoprono che De Magistris potrebbe avere ragione e trovano i riscontri alle sue denunce e vogliono cacciare pure i magistrati di Salerno.
Adesso vedremo se cacceranno i tre giudici del Riesame che hanno appena confermato l'ordinanza, ma naturalmente per cacciarli bisognerebbe prima parlarne di questa ordinanza.
E di questa ordinanza nessuno ne ha parlato, perché altrimenti immediatamente il CSM dovrebbe rispondere del perché stia accettando di esaminare la possibilità di mandar via dei magistrati a Salerno per via di un provvedimento che l'unica sede legittima per valutarlo, il Riesame, ha confermato in toto stabilendo che è fondato e impeccabile.
Abbiamo aspettato sabato, sui giornali. Abbiamo aspettato domenica. Abbiamo aspettato lunedì, ma non è uscita da nessuna parte questa notizia.
Adesso la sapete anche voi.
Passate parola." xxx

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lunedì 12 gennaio 2009

Alcuni documenti sulla vicenda del Tribunale di Catanzaro


Dal Blog "UGUALE PER TUTTI"

"Quanto sta accadendo in danno dei magistrati della Procura di Salerno è di estrema gravità.

Le indagini da essi condotte subiscono una gravissima e forse esiziale interferenza con modalità che riteniamo non legittime e non rispettose delle leggi e dei principi costituzionali.

Riportiamo qui i link ad alcuni documenti sulla base dei quali si può ricostruire la vicenda.xxx

1. Cosiddetto “controsequestro” fatto dalla Procura Generale di Catanzaro per impedire l’esecuzione del sequestro disposto dai colleghi di Salerno (si tratta di un atto adottato da magistrati che versavano in condizione di incompetenza funzionale - la Procura generale non può promuovere nuovi procedimenti e la prospettata connessione con quello avocato appare indifendibile -, di incompetenza territoriale - competente essendo ex art. 11 la Procura di Napoli - e obbligo di astensione - essendo essi indagati per di più per reati assai gravi: gli indagati hanno impedito l’esecuzione di un atto giudiziario al quale erano soggetti).

E’ opportuno sottolineare che il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato il decreto di perquisizone e sequestro contestato illegittimamente dai magistrati della Procura generale di Catanzaro.

Il “controsequestro”, oltre a essere illegittimo per le motivazioni di cui sopra, ha anche una motivazione che impressiona non poco.

Il “controsequestro” si può leggere a questo link.


2. Comunicazione dell'apertura del procedimento ex art. 2 al dr Apicella.

Si può leggere a questo link.


3. Contestazione disciplinare e richiesta di trasferimento cautelare urgente in danno del dr Apicella da parte del Procuratore Generale della Cassazione.

Si può leggere a questo link.


4. Ricusazione di alcuni componenti del C.S.M. da parte del dr Apicella.

Si può leggere a questo link.


5. Rigetto della ricusazione del dr Apicella.

Si può leggere a questo link.

L’originale del provvedimento è come riportato nel link: mancano l'intestazione dell’ufficio e i nomi dei Consiglieri che hanno adottato il provvedimento.

La cosa è ancor più paradossale, dato che si discute proprio della ricusazione di alcuni componenti dell’ufficio che provvede e non è possibile sapere chi abbia partecipato e chi no alla decisione.

Fermo restando che Presidente e Relatore che hanno firmato il provvedimento di rigetto della ricusazione erano ... fra i ricusati."xxx

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Il caso Pescara, per Veltroni "fatto gravissimo", ... ma in un altro senso!!



Sul caso del sindaco di Pescara, Luciano D’Alfonso, riporto un intervento di Marco Travaglio (giornalista) ed uno di Bruno Tinti (magistrato), entrambi in relazione alla revoca degli arresti domiciliari del politico.

-Marco Travaglio
"Non so, dunque parlo
Carta canta
repubblica.it, 27 dicembre 2008
“Gli arresti domiciliari al sindaco di Pescara, Luciano D’Alfonso, e la successiva scarcerazione sono un fatto gravissimo”
(Walter Veltroni, 24 dicembre 2008)xxx

“Si tratta di una vicenda grave, e Veltroni ha fatto bene a definirla così. Forse sarebbe stata necessaria più prudenza nell'emettere i provvedimenti di custodia cautelare, anche perché ci sono state conseguenze gravi, come le dimissioni del sindaco di Pescara. Quando prendono questo tipo di decisioni, i magistrati devono agire con prudenza e rispetto delle procedure. Ora ai magistrati chiediamo di fare presto, perché i cittadini hanno diritto di sapere presto quello che è accaduto a Pescara e quale sarà il destino della giunta”
(Lanfranco Tenaglia, ministro della Giustizia del governo ombra del Pd, Sky Tg24, 26 dicembre 2008).

“Non sussistevano le ragioni per le quali è stato arrestato il sindaco di Pescara, credo ci voglia molta prudenza perché è caduta una amministrazione per ragioni, a quanto pare, insussistenti. Serve prudenza e una valutazione seria dei dati che va fatta nei confronti di tutta la magistratura” (Luciano Violante, Pd, 26 dicembre 2008).

“Veltroni difende il suo partito, forse un amico, ma dovrebbe farlo anche quando ci sono gli avversari”
(Altero Matteoli, Pdl, ministro dei Trasporti, 26 dicembre 2008).

“Con quattordici anni di ritardo, Veltroni forse si è reso conto che esiste un problema tra politica e giustizia”
(Fabrizio Cicchitto, capogruppo Pdl alla Camera, 26 dicembre 2008).

“In relazione al D’Alfonso termini di gravità indiziaria il quadro accusatorio, già integralmente condiviso dal Gip nel momento dell’adozione delle misure cautelari, rimane nel suo complesso confermato (e anzi sotto taluni aspetti rafforzato)… sulle due principali vicende di corruzione e sulla stessa associazione per delinquere… Le acquisizioni successive all’interrogatorio del Sindaco… hanno già in gran parte eliso il valore del costituto difensivo del D’Alfonso in relazione all’aspetto ritenuto più significativo: le ristrutturazioni (di sue abitazioni eseguite gratuitamente da imprenditori vincitori di appalti nel suo Comune, ndr)… L’interrogatorio del Paolini (portaborse-autista del sindaco a spese dell’imprenditore privato Carlo Toto, ndr) ha offerto piena conferma dell’impianto accusatorio in relazione all’essere l’indagato (Paolini) una sorta di assistente del Sindaco, stipendiato dal Toto e fornito di autovettura di alta gamma, senza che sia possibile documentare e neppure comprendere quali prestazioni abbia svolto per l’imprenditore… Ribadita la gravità del quadro indiziario, come originariamente ritenuto nell’ordinanza… occorre a questo punto farsi carico delle sopravvenienze intervenute in relazione al pericolo di inquinamento probatorio ascritto al D’Alfonso.. Le preannunciate e poi effettivamente eseguite dimissioni… costituiscono un apprezzabile segnale di sensibilità istituzionale… Il previsto commissariamento del Comune determina un ulteriore indebolimento della rete di rapporti intessuti dal D’Alfonso nell’esercizio della propria attività politico-amministrativa e della conseguente capacità di manipolare persone informate e documenti. Quanto alla possibile costituzione di tesi difensive di comodo, va rilevato che esse sono già state in parte disvelate (con riferimento alla vicenda delle ristrutturazioni) e che comunque il dettagliato sviluppo del costituto difensivo del Sindaco (ed i confronti già intervenuti con le altre fonti di prova dichiarativa e documentale), alla luce della notevole mole del materiale documentale acquisito, rende meno probabili ulteriori manipolazioni… Per questi motivi, (il Gip, ndr) revoca la misura in atto (gli arresti domiciliari, ndr) applicata a carico di D’Alfonso…” (dall’ordinanza di scarcerazione firmata dal Gip di Pescara, Luca De Ninis, 24 dicembre 2008)"

-Bruno Tinti
"10 gennaio 2009
Quando le dimissioni sono finte e tutti lo sanno ma fanno finta che siano vere

TOGHE ROTTE: LA RUBRICA SULLA GIUSTIZIA DI BRUNO TINTI

Quando facevo il pubblico ministero mi capitava di incriminare imprenditori e politici per corruzione, turbative d’asta, falsi e associazione a delinquere per commettere tutti questi reati. Lo schema era quello abituale: il politico chiedeva soldi per favorire l’imprenditore e fargli ottenere un appalto fregando gli altri imprenditori; oppure l’imprenditore offriva soldi al politico perché lui gli facesse ottenere un appalto etc. Sempre erano coinvolti anche i funzionari (del Comune, della Provincia, della Regione, di qualche ente pubblico) perché poi, alla fine, chi faceva materialmente le gare, chi falsificava i documenti, chi attestava cose false erano loro. Su istruzione del politico ma insomma anche per loro ci scappava una fettina.

Messe insieme un po’ di prove (in genere con intercettazioni prima e perquisizioni al momento giusto - le intercettazioni servono anche a questo: a farti capire quando è il momento giusto per perquisire) chiedevo al GIP di arrestare questi delinquenti. E per la verità non mi è mai capitato di sentirmi dire di no; per quanto mi sforzi, non ricordo una volta in cui il GIP mi abbia detto: non ci sono prove sufficienti.

In verità il problema, per arrestarli, non era mai che non ci fossero prove sufficienti; come ho detto ce ne erano, se no io non avrei chiesto di arrestarli. Il problema era (ed è) che, per arrestare un delinquente, non basta che sia sotterrato dalle prove: è necessario ma non sufficiente. Occorre che ci sia anche uno di questi tre requisiti (articolo 274 del codice di procedura penale), se più di uno meglio; ma almeno uno ci deve essere.

Lo puoi arrestare se sta per darsi alla fuga. Ma, attenzione: non è sufficiente dire che uno sotterrato dalle prove, con anni di galera davanti e una casa e vari conti alle Bahamas (o nelle Filippine o in Costarica, fate voi) è ovvio che non sta ad aspettare di essere buttato in galera. No, devi proprio provare che sta per scappare. Che non è una cosa semplice. Per dire: se lo trovi con il piede sulla scaletta dell’aereo che sta per decollare con destinazione Tegucigalpa (che, mi pare, è la capitale dell’Honduras) non puoi mica dire che sta scappando; lui ti dirà che sta andando in vacanza e tu che gli obbietti? Certo che, se lo trovi con i documenti falsi, allora si, puoi dire che sta scappando. Motivo per il quale i documenti falsi sono nella borsetta di una sua amica che parte con lui. Ma tu non lo sai…

Un altro motivo per arrestare un delinquente c’è quando lui inquina le prove. Se riesci a dimostrare che si sta dando da fare per nascondere o distruggere documenti oppure corrompere o spaventare testimoni, allora puoi sostenere che il suo posto è la galera perché, se lo lasci fuori, ti sabota l’indagine. Solo che ottenere dai GIP un provvedimento di cattura, soprattutto nei confronti dei politici (lo sappiamo tutti il casino che succede quando si apre un processo nei confronti di uno di questi) è talmente difficile che la richiesta del pubblico ministero deve essere blindata. Voglio dire che di prove a carico dell’imputato ne devi avere una quantità tale che distruggerle o nasconderle non è proprio più possibile. Insomma è colpevole con tanta evidenza che non c’è verso di inquinare niente.

Così in genere resta il terzo motivo: c’è il rischio che commetta altri reati. E questo non è difficilissimo da sostenere. Se un sindaco ha passato i suoi anni di primo cittadino a derubare i suoi amministrati, favorire i suoi amici e fregare i suoi nemici, riempire le tasche sue e del suo partito con i soldi che gli davano quelli che volevano entrare o restare nelle sue grazie; se ha fatto tutto questo; se magari lo ha fatto anche quando studiava da sindaco ed era solo assessore o consigliere comunale; beh allora, dire al GIP che bisogna metterlo in galera perché questo signore ha della funzione pubblica un concetto distorto e la usa per commettere reati è piuttosto semplice. E anche il GIP si convince con facilità. Lo stesso discorso vale per un amministratore delegato o un presidente di una società: se il suo modo di amministrare la società è sempre stato quello di corrompere i politici e i pubblici funzionari, fare bilanci falsi per creare tesoretti nascosti, fregare i soci di minoranza e non pagare le imposte; beh di nuovo è facile dire che se lo lasciano a piede libero, ragionevolmente continuerà a fare quello che ha sempre fatto.

Con questa motivazione ne ho fatti arrestare un sacco.

E qui scattava una specie di procedura standard.

Ricorso al Tribunale della Libertà: “Non ci sono prove che permettano di ritenere che il mio assistito abbia commesso i reati per i quali è indagato; quindi deve essere subito scarcerato”. Siccome le prove c’erano perché, come ho detto, i pubblici ministeri e i GIP non si divertono a mettere in galera gli innocenti, il nostro delinquente restava dentro.

Allora seconda fase: “Il mio assistito, sindaco della città di …, assessore al patrimonio (o all’edilizia o ai lavori pubblici o alla sanità, fate voi, queste sono le categorie che ho frequentato di più nei miei processi), pur protestando la propria innocenza, vuole rassicurare codesta autorità giudiziaria. Presenta con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica ricoperta e, in tal modo, viene escluso il pericolo che egli possa mai commettere (come mai ha commesso) reati ulteriori; infatti, privo di cariche e connessi poteri mai più potrà chiedere o accettare tangenti, concedere appalti non dovuti etc. etc.”

E a questo punto c’è poco da dire: la legge ti impone di scarcerarlo perché non sussiste nessuna delle tre situazioni previste dall’articolo 274. E infatti i miei imputati in genere venivano scarcerati. Poi, alla fine (quelli che non ce la facevano ad arrivare alla prescrizione) venivano condannati a qualche anno di galera. Ma, intanto, erano fuori.

Qualcuno faceva il furbo. Dava le dimissioni, si faceva scarcerare e poi le ritirava. E io chiedevo al GIP di rimetterlo dentro.

Qui la cosa si faceva complicata perché non tutti i GIP se la sentivano di emettere un nuovo provvedimento di cattura; e, d’altra parte, neanche tutti i pubblici ministeri se la sentivano di partire con una nuova richiesta di cattura. In effetti era del tutto prevedibile che, in questi casi, sarebbe subito partita un’organizzata e collaudata offensiva, tanto più roboante se il delinquente riarrestato era un politico: “ecco l’accanimento giudiziario nei confronti di un onesto pubblico amministratore che patisce sulla sua pelle l’arroganza del pubblico ministero, la supina acquiescenza del GIP appiattito sulle richieste della procura, i giudici politicizzati ( e schizofrenici, ce l’hanno con i politici di destra e con quelli di sinistra, magari nello stesso processo); ecco perché ci vuole la separazione delle carriere”; e insomma tutto il consueto armamentario di …. sciocchezze.

Non uno che si fermasse a pensare (e a dire) che questo signore ci aveva fregato: aveva detto che non avrebbe più fatto il sindaco, l’assessore, l’amministratore, il presidente; ma poi … Non uno che dicesse: è proprio questo suo modo di fare che dimostra come si tratti di un delinquente furbo e pericoloso che dunque deve stare in galera.

Sicché la manovra spesso funziona: spregiudicata, furba, non proprio eticamente commendevole; ma funziona, cari miei, e dunque ….

Qui va inserito un inciso. Io ho approfittato dei fatti di Pescara per proporvi una riflessione. Lo so che il sindaco di Pescara è stato più furbo del solito: ha ritirato le dimissioni ma si è dato malato e ha passato le deleghe al vice sindaco. Resta il primo cittadino della città, resta un esemplare di spicco del partito, resta tutto quello che era prima. Un po’ malato, ma sempre il primo politico della zona è. Però, formalmente ….

Ma a voi non sembra che sia un po’ come il giochino delle tre carte?

Tornando alle riflessioni di ordine generale; quali rimedi possibili?

Ne vedo due.
Il primo: determinazione e fermezza dei magistrati: se i delinquenti dovevano stare in prigione prima (e dovevano, tanto che c’erano finiti) allora debbono tornare in prigione dopo, quando la situazione che avevano promesso di modificare è invece ritornata quella che era al momento dell’arresto. Insomma, non mollare: le guerre le vince chi dura 5 minuti più del suo nemico.

Il secondo: un sussulto etico della politica. Ma che senso ha che gente incriminata per reati che insozzano l’immagine del partito cui appartengono (e che inoltre cagionano rilevanti danni ai cittadini che da questa gente vengono amministrati) goda della solidarietà, dell’appoggio concreto, spesso della complicità della fazione politica a cui appartengono? Ma nessuno si rende conto che continuare a tollerare, macché, a sostenere, a favorire, gente che mangia cannoli per festeggiare le condanne significa presentare ai cittadini un’immagine di sé, del partito a cui si appartiene, dell’intera classe politica, spregiudicata, immorale, abbietta e criminale?

E soprattutto nessuno si rende conto che, in questo modo, si spingono i cittadini ad adottare lo stesso modello di illegalità e immoralità che i cosiddetti loro rappresentanti praticano con tanta disinvoltura e, bisogna pur dirlo, con tanto profitto?"xxx

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Forza disonesti 2



Dal Blog "VOGLIO SCENDERE", Marco Travaglio.

"Un lettore domanda: “Non è esagerato parlare di fascismo sul caso Salerno-Catanzaro?”. Penso di no. Neppure il fascismo osò intromettersi in indagini in corso e nell’autonomia dei magistrati come sta facendo il governo col consenso di Pd, Anm e Csm. Mussolini istituì il Tribunale Speciale per i reati politici, ma per quelli comuni non intaccò l’indipendenza togata. Quel che sta accadendo contro la Procura di Salerno non ha precedenti.xxx

Alfano vuole trasferire i pm Apicella, Nuzzi e Verasani per “assoluta spregiudicatezza”, “mancanza di equilibrio”, “atti abnormi nell’ottica di un’acritica difesa di De Magistris e con l’intento di ricelebrare i processi a lui avocati”. Per la prima volta nella storia repubblicana, e pure monarchica, un ministro chiede di punire dei magistrati perché il contenuto delle loro indagini non gli garba. Presto trasferiranno i giudici perché le loro sentenze non piacciono al governo. Anziché insorgere contro questo abominio illegale e incostituzionale, l’Anm “prende atto con soddisfazione della tempestiva iniziativa del Csm e del Ministro della Giustizia”. Nel 2001, quando il Senato censurò un’ordinanza del Tribunale di Milano, l’Anm si dimise come nel 1924, quando si era sciolta dopo il delitto Matteotti e la svolta autoritaria. Ora, all’ennesima svolta autoritaria, nessuno protesta e l’Anm plaude “soddisfatta”. Poche ore dopo il Riesame di Salerno, unico tribunale abilitato a giudicare il merito del sequestro delle carte Why Not, lo conferma in toto. Ora si attende il trasferimento dei tre giudici del Riesame per aver osato dare ragione ai pm."xxx

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Forza disonesti



Da "L'Unità" del 10.01.2009, Marco Travaglio.

"Ogni tanto, in certi quartieri infestati dalla malavita, la gente aggredisce le forze dell’ordine per impedire l’arresto di mafiosi.

Ma nessuno si sogna di parlare di “scontro tra gente e forze dell’ordine” e di punire gli uni e gli altri.xxx

Un mese fa la scena s’è ripetuta al palazzo d’ingiustizia di Catanzaro, dove i pm di Salerno hanno sequestrato le carte di Why Not che chiedevano invano da 10 mesi.

Ma stavolta, a tentar di impedire il sequestro, erano i pm calabresi, i quali non han trovato di meglio che controsequestrare le carte sequestrate e indagare i colleghi che li avevano indagati.

I Ponzio Pilato delle istituzioni e della stampa al seguito hanno liquidato la cosa come “guerra fra procure” invocando pene esemplari per aggrediti e aggressori.

Ora, la soluzione finale.

Il Pg della Cassazione e il cosiddetto ministro Alfano,fra gli applausi di Anm e partiti di destra e sinistra, chiedono di cacciare sia i pm di Salerno (la cui ordinanza di sequestro,discutibile come tutte, è stata confermata ieri sera dal Riesame), sia quelli di Catanzaro (che hanno agito fuori competenza e in conflitto d’interessi).

La tortura più sadica Angelino Jolie la pretende proprio per il procuratore di Salerno, Apicella, che vorrebbe lasciare senza stipendio.

Oggi, con urgenza da plotone d’esecuzione, se ne occupa il Csm, lo stesso che ha lasciato al loro posto quasi tutte le toghe calabro-lucane inquisite, riportato Carnevale in Cassazione e promosso Di Pisa, altro nemico giurato di Falcone, procuratore di Marsala.

Ha ragione chi respinge i paragoni fra questo regime e il fascismo: questo è peggio."xxx

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